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STATUTO COMUNALE
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
Provincia di L’Aquila
Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
29/12/99 Con atto n.68 e nella seduta del 26/02/2000 con atto n.7.
Modificato con atto n.23 del 09.07.2022
TITOLO I
Principi generali
ART. 1 - Autonomia statutaria
1. Il Comune di Lecce nei Marsi:
a) è ente autonomo locale con
rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto
delle leggi della repubblica italiana;
b) è ente democratico che crede
nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
c) si riconosce in un sistema
statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio
dell’autonomia degli enti locali;
d) considerata la peculiare
realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli
altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali,
ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici
o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà,
secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini;
e) valorizza ogni forma di
collaborazione con gli altri enti locali;
f) realizza, con i poteri e gli
istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.
ART. 2 - Finalità
1. Il Comune rappresenta
unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso
civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela
l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni
nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando,
nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le
necessità
delle persone di oggi e delle
generazioni future.
Tutela la salute dei cittadini e
salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle
biodiversità.
3. Il Comune inoltre ispira la
propria azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto all’effettiva
partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa,
politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Lecce nei Marsi; a
tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del
volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle
attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle
persone;
c) tutela, conservazione e promozione
delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle
tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
d) valorizzazione dello sviluppo
economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene Comune;
e) sostegno alle realtà della
cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della
persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della
paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno
della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e
educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e
professionale
per tutti in un quadro istituzionale
ispirato alla libertà di educazione;
g) rispetto e tutela delle diversità
etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la
promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
h) sostegno alla realizzazione di un
sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle
persone disagiate e svantaggiate;
i) riconoscimento di pari opportunità
professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
ART. 3 - Territorio e sede
comunale
1. Il territorio del Comune si
estende per 65,98 kmq, confina con i comuni di Gioia dei Marsi, Ortucchio,
Pescasseroli,Collelongo e Villavallelonga.
2. Il Palazzo civico, sede comunale,
è ubicato in Corso Italia .
3. Le adunanze degli organi
collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in
luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All’interno del territorio del
Comune di Lecce nei Marsi non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni
del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o
il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
ART. 4 - Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo
si identifica con il nome di Lecce nei Marsi.
2. Lo stemma del Comune è come
descritto dal decreto del Presidente della Repubblica in data 09/02/1994.
3. Nelle cerimonie e nelle altre
pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la
partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre
che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La giunta può autorizzare l’uso e
la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove
sussista un pubblico interesse.
ART. 5 - Consiglio Comunale dei
ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire
la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del
Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi
ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo
libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica
istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.
3 Le modalità di elezione e il
funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito
regolamento.
ART. 6 - Programmazione e
cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie
finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della
trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche,
sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo
particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la
provincia di L’Aquila , con la regione Abruzzo e la comunità montana Valle del Giovenco
TITOLO II
Ordinamento strutturale
CAPO I - Organi e loro attribuzioni
ART. 7 - Organi
1. Sono organi del Comune il
Consiglio Comunale, il Sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono
stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di
indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile
dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita
inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col Sindaco
nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di
impulso nei confronti del consiglio.
ART. 8 - Deliberazioni degli
organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi
collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a
scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata
una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di
una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
2. L’istruttoria e la documentazione
delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli
uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute
del consiglio e della giunta è curata
dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal
regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il Segretario Comunale non
partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità:
in tal caso e’ sostituito dal
Vice segretario.
4. I verbali delle sedute sono
firmati dal presidente e dal segretario.
ART. 9 - Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è dotato di
autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità,
delibera l’indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla
sua applicazione. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un
consigliere comunale individuato tra i consiglieri eletti. L’ elezione del
Presidente del Consiglio Comunale viene effettuata nella prima seduta consiliare
utile successiva all’ entrata in vigore della presente modifica statutaria
2. L’elezione, la durata in carica,
la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla
legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le
potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le
proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure
stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce
gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi
previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco
temporale del mandato politico – amministrativo dell’organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma
l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità
ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del
consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere
nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli
strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la
propria azione al principio di solidarietà.
ART. 10 - Sessioni e
convocazione
1. L’attività del Consiglio Comunale
si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono
considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di
deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato,
del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono
essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle
straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può
avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e
l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua
iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la
riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del
giorno gli argomenti proposti, purché
di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata
tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a
ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna
deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può
prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi 24 ore dopo la prima.
6. L’integrazione dell’ordine del
giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già
effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime
condizioni di cui al comma precedente
e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata
la seduta.
7. L’elenco degli argomenti da
trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno
precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente
pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle
pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali
almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno
due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel
caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono
pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il
funzionamento.
10. La prima convocazione del
Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal
Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve
tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento
permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo
scioglimento del Consiglio Comunale; il consiglio e la giunta rimangono in
carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal
vice sindaco.
ART. 11 - Linee programmatiche
di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni,
decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte
del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e
ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il
pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,
proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento
del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il
consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali
linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30
settembre di ogni anno. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel
corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le
linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che
dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico -
amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di
rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee
programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio,
previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
ART. 12 - Commissioni
1. Il Consiglio Comunale potrà
istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o
speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta,
di studio. Dette commissioni sono
composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto
riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la
presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione,
i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con
apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà
essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
ART. 13 – Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni
e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano
l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano
sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il
maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano
di età.
3. I consiglieri comunali che non
intervengono alle sessioni straordinarie per tre volte consecutive senza
giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio
Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento
dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con
comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a
comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà
di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al
Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella
comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20,
decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio
esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative
presentate da parte del consigliere interessato.
ART. 14 - Diritti e doveri dei
consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di
presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di
esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono
disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I consiglieri comunali hanno
diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o
enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del
proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento,
hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di
conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono
tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre
essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco un’adeguata e preventiva
informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività
della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art.15 del presente
statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a
eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno
recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione
ufficiale.
5. Per assicurare la massima
trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti
secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.
ART. 15 - Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi
in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne
danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente
all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà
o nelle more della designazione, i
gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i
relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano
riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono
costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati
eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 (tre) membri. anche in
questo caso, spetterà a ciascun ente, in base alle proprie esigenze.
3. È istituita, presso il Comune di
Lecce nei Marsi, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle
finalità generali indicate dall’art.13, comma 3, del presente statuto, nonché
dall’art.31, comma 7 ter, della legge n. 142/90, e successive modifiche ed
integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono
contenute
nel regolamento del Consiglio
Comunale.
4. I capigruppo consiliari sono
domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del Comune.
5. Ai capigruppo consiliari è
consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli
atti utili all’espletamento del proprio mandato.
6. I gruppi consiliari, nel caso
siano composti da più di 2 consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale
comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
ART. 16 – Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente
dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i
casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di
cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è
l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di
risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive
al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli
uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché
sull’esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni
attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende
all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli
ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo
sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4.
"Il Sindaco sulla base degli indirizzi dal
consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. In particolare gli
assessori ed i consiglieri comunali potranno essere delegati a rappresentare il
Sindaco presso la Comunità del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise ai
sensi dell'art. 10 comma 1 della L. n. 394/1991" (Comma 4)
5. Il Sindaco è inoltre competente,
sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei
criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare
gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse
fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle
persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze
di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni
quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione
delle competenze connesse all’ufficio.
ART. 17 - Attribuzioni di
amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza
generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli
assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del
Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività
politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e dei
singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per
concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla
legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum
previsti dall’art.6 della legge n. 142/90, e successive modifiche ed
integrazioni;
d) adotta le ordinanze contingibili
ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario Comunale,
scegliendolo nell’apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario
Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale,
le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la
convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici
e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
ART. 18 - Attribuzioni di
vigilanza
1. Il Sindaco nell’esercizio delle
sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e
servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre
l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le
istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i
rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi
dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario
Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative
sull’intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume
iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni
e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli
obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi
espressi dalla
giunta.
ART. 19 - Attribuzioni di
organizzazione
1. Il Sindaco nell’esercizio delle
sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti
all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la
convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è
formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle
adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare
dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in
giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le
mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
ART. 20 – Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco nominato tale dal
Sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le
funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe
rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e
agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.
ART. 21 - Mozioni di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale
contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le
dimissioni.
2. Il Sindaco e la giunta cessano
dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere
motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza
computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene
approvata, si procede allo
scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi
vigenti.
ART. 22 - Dimissioni del
Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate
dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro
presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del
consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
ART. 23 - Giunta comunale
1. La giunta è organo di impulso e
di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del comune e
impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti
idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro
degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate
dal consiglio comunale.
3. La giunta riferisce annualmente al
consiglio comunale sulla sua attività.
ART. 24 – Composizione
1. La giunta è composta dal Sindaco
e da un numero di 4 (quattro) assessori di cui uno è investito della carica di
Vice Sindaco.
2. Gli assessori sono scelti
normalmente tra i consiglieri; tuttavia possono essere nominati assessori
esterni al consiglio cittadini, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in
possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o
professionale.
3. Gli assessori esterni possono
partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non
hanno diritto di voto.
ART. 25 – Nomina
1. Il Vice Sindaco e gli altri
componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio
comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più
assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15
giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la
posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della
decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge;
4. Salvi i casi di revoca da parte
del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli
eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
ART. 26 - Funzionamento della
giunta
1. La giunta è convocata e
presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e
stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli
argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di
funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono
presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei presenti.
ART.
27 - Competenze
1. La giunta collabora con il
Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge
o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle
competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai
responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo
collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e
svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare,
nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i
regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi
esecutivi e tutti i provvedimenti e che non siano riservati dalla legge o dal
regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e
predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del
consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di
impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) propone i criteri generali per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di
qualunque genere a enti e persone;
f) approva i regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio;
g) dispone l’accettazione o il
rifiuto di lasciti e donazioni;
h) fissa la data di convocazione dei
comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è
rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
i) esercita, previa determinazione
dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione
e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro
organo;
j)approva gli accordi di
contrattazione decentrata;
k) decide in ordine alle controversie
sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali
dell’ente;
l) fissa, ai sensi del regolamento e
degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di
lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore
generale;
m) determina, sentiti i revisori dei
conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione
secondo i principi stabiliti dal consiglio;
n)approva il PEG su proposta del
direttore generale.
TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
CAPO I - Partecipazione e decentramento
ART. 28 - Partecipazione
popolare
1. Il Comune promuove e tutela la
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente
al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si
esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e
il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e
approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i
cittadini possono far valere i diritti e le prerogative
previste dal presente titolo.
CAPO II - Associazionismo e volontariato
ART. 29 – Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le
forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a
istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio
comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza
sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la
registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello
statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale
rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di
associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi
generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente
statuto.
5. Le associazioni registrate devono
presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e
istituire la consulta delle associazioni.
ART. 30 - Diritti delle
associazioni
1. Ciascuna associazione registrata
ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere
ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a
richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che
incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute
dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all’ente
nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere
inferiori a 30 giorni.
ART. 31 - Contributi alle
associazioni
1. Il Comune può erogare alle
associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da
destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a
disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di
contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei
contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita
in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari
opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in
collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello
nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e
le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto
contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno
apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
ART. 32 - Volontariato
1. Il Comune promuove forme di
volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al
miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in
particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la
tutela dell’ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il
proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a
progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le
prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e
ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore
riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.
CAPO III - Modalità di partecipazione
ART. 33 - Consultazioni
1. L’amministrazione comunale può
indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte
in merito all’attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni
sono stabilite in apposito regolamento.
ART. 34 - Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente
nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi
dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse
Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può
avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste
che sono rivolte all’amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al
Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all’organo competente e
ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da
almeno 500 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30
giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione
dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato
mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da
permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del
Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da
almeno 700 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il
testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del
consiglio comunale, da convocarsi entro 20 giorni.
ART. 35 - Proposte
1. Qualora un numero di cittadini del
Comune non inferiore al 20% degli iscritti alle liste elettorali avanzi al
Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e
tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi
sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il
parere dei responsabili dei servizi interessati , trasmette la proposta
unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio
comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L’organo competente può sentire i
proponenti, nelle persone dei primi tre firmatari e deve adottare le sue
determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma
precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai
primi tre firmatari della proposta.
ART. 36 - Referendum
1. Un numero di elettori residenti
non inferiore al 30 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che
vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti
referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative
vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già
stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre
escluse dalla potestà referendaria le
seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio
Comunale;
c) piano regolatore generale e
strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli
elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare
equivoci.
4. Sono ammesse richieste di
referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati
dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie
di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un
regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le
modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento
delle consultazioni, la loro validità
e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve
prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni
dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito
all’oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti
del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più
uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle
indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere
adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri
comunali.
9. Nel caso in cui la proposta,
sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto, il Consiglio Comunale e la giunta non possono assumere
decisioni contrastanti con essa.
ART. 37 - Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero
accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei
soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla
consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative
dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui
al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta
motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego devono essere
esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione
dell’atto richiesto.
5. Il regolamento stabilisce i tempi
e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
ART. 38 - Diritto di
informazione
1. Tutti gli atti
dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato,
sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di
norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti,
situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi
spazi, a ciò destinati.
3. L’affissione viene curata dal
segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi,
certifica l’avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario
determinato devono essere notificati all’interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di
contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante
affissione.
6. Inoltre, per gli atti più
importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli
spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
ART. 39 – Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può
rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti
dell’attività amministrativa.
2. La risposta all’istanza deve
essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’istanza.
CAPO IV - Difensore civico
ART. 40 - Nomina
1. Il difensore civico è nominato dal
consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con
altri comuni o con la provincia di L’Aquila, a scrutinio segreto e a maggioranza
dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i
requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura
all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo
dei requisiti.
3. La designazione del difensore
civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia
garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e
siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza,
economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in
carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino
all’insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore
civico:
a) chi si trova in condizioni di
ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri
regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle
comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di
culto, i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del Comune, gli
amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende
che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano
da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro
autonomo all’amministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti
di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune,
suoi dipendenti od il segretario comunale.
ART. 41 - Decadenza
1. Il difensore civico decade dal suo
incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel
caso egli tratti privatamente cause inerenti
l’amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal
consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere
revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca,
decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico,
sarà il Consiglio Comunale a provvedere.
ART. 42 - Funzioni
1. Il difensore civico ha il compito
di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire
l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto
dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve
intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni
volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve
provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può
dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare
i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre
vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire
il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve
essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla
settimana.
6. Il difensore civico esercita il
controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art.17, comma 38 della Legge
15 maggio 1997 n.127 secondo le modalità previste dall’art.17, comma 39,
dell’ultima legge citata.
ART. 43 - Facoltà e prerogative
1. L’ufficio del difensore civico ha
sede presso idonei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale,
unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo
incarico.
2. Il difensore civico nell’esercizio
del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso
dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il
responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie,
chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
4. Il difensore civico riferisce
entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al
cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o
alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì
invitare l’organo competente a adottare gli atti amministrativi che reputa
opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. È facoltà del difensore civico,
quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a.
di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche
delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti
concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
ART. 44 - Relazione annuale
1. Il difensore civico presenta ogni
anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta
nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le
illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni
allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella
relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a
migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei
servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa
all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30
giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa
l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al
Sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere
convocato entro 30 giorni.
ART. 45 - Indennità di funzione
1. Al difensore civico è corrisposta
un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio
Comunale.
CAPO V - Procedimento amministrativo
ART. 46 - Diritto di intervento
nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un
diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo
ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla
legge o dal regolamento.
2. L’amministrazione comunale deve
rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui
che è delegato a adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le
decisioni devono essere adottate.
ART. 47 - Procedimenti ad
istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad
istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere
sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l’amministratore
devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine
inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere
l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data
opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque
non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l’atto o provvedimento
richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri
soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della
richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare
all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione.
ART. 48 - Procedimenti a
impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti ad
impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai
soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano
essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine
non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal
regolamento,
entro il quale gli interessati
possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono,
altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal
funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l’elevato numero degli
interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al
primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art.38
dello statuto.
ART. 49 - Determinazione del
contenuto dell’atto
1. Nei casi previsti dai due articoli
precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi
previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il
soggetto privato interessato e la giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di
tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo
medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità
dell’amministrazione.
TITOLO IV
Attività amministrativa
ART. 50 - Obiettivi
dell’attività amministrativa
1. Il Comune informa la propria
attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di
trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle
procedure.
2. Gli organi istituzionali del
Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle
istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal
presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di
soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste
dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la
provincia e la Comunita’ Montana “Valle del Giovenco”.
ART. 51 - Servizi pubblici
comunali
1. Il Comune può istituire e gestire
servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o
l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali o a promuovere lo
sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto
di privativa sono stabiliti dalla legge.
ART. 52 - Forme di gestione dei
servizi pubblici
1. Il Consiglio Comunale può
deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti
forme:
a) in economia, quando per le modeste
dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire
un’istituzione o un’azienda;
b) in concessione a terzi quando
esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche
per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per
l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a
responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda
opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi,
accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita
dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a
società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi
che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso
e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi
fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, a eccezione del
referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli
atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle
istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
ART. 53 - Aziende speciali
1. Il Consiglio Comunale può
deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica
e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la
loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di
economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da
conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i
trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle
aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio
comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la
migliore qualità dei servizi.
ART. 54 - Struttura delle
aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende
speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i
controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali
il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di
revisione.
3. Il presidente e gli amministratori
delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei
requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza
tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni
esercitate presso aziende pubbliche o
private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per
pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali
si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede
alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di
dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle
aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per
la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva
altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle
aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende
speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge,
documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell’amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
ART. 55 - Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi
strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia
gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il
consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell’istituzione sono
nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per
documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle
finalità dell’amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina
gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi
i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni
o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi
e il conto consuntivo delle aziende
speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione
provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e
degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità
organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere
forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al
controllo dell’istituzione.
ART. 56 - Società per azioni o
a responsabilità limitata
1. Il Consiglio Comunale può
approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche
alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di
primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri
eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L’atto costitutivo, lo statuto o
l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e
deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici
negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri
rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e
nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e
degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono
essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a
responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato
partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a
verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità
limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente
tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.
ART. 57 - Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su proposta
della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni
statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato
servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i
fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
ART. 58 - Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla
costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno
o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto
applicabili.
2. A questo fine il Consiglio
Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai
sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere
l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti
fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art.41,
2° comma del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa
parte dall’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
ART. 59 - Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione e
l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata
del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o
prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo di programma,
consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente
della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in
un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione
formale dell’accordo stesso ai sensi
dell’art.27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n.142, modificato dall’art.17,
comma 9, della legge n. 127/97.
3. Qualora l’accordo sia adottato con
decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti
urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO V
Uffici e personale
CAPO I - Uffici
ART. 60 - Principi strutturali
e organizzativi
1. L’amministrazione del Comune si
esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere
improntata ai seguenti principi:
a) un’organizzazione del lavoro per
progetti, obiettivi e programmi;
b) l’analisi e l’individuazione delle
produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia
dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c) l’individuazione di responsabilità
strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione
rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della
massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima
collaborazione tra gli uffici.
ART. 61 - Organizzazione degli
uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi
atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del
presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della
distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio
comunale, al Sindaco e alla giunta e
funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai
responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati
secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di
funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano
sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando
costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti,
verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al
pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei
cittadini.
ART. 62 - Regolamento degli
uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il
regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione
e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le
responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra
uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al
principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica
di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia
obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di
verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta,
ai fini del
perseguimento degli obiettivi
assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli
obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile
secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L’organizzazione del Comune si
articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità,
in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento
anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli
accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera
organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze
sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e
contrattuali in vigore.
ART. 63 - Diritti e doveri dei
dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati
in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla
disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del
personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali,
svolgono la propria attività al
servizio e nell’interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto
ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei
relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli,
a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile
verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e
l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio
delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina
le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e
l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a
preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce
pieno ed effettivo esercizio delle
libertà e dei diritti sindacali.
4. L’approvazione dei ruoli dei
tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei
contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e
dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal
direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente
comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia
amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla
pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione
individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
CAPO II - Personale direttivo
ART. 64 - Direttore generale
1. Il Sindaco, previa delibera della
giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra
comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale
dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
ART. 65 - Compiti del direttore
generale
1. Il direttore generale provvede ad
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende
alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza
tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio
delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell’incarico non può
eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua
revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a
raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di
politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave
opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la
convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono
essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
ART. 66 - Funzioni del
direttore generale
1. Il direttore generale predispone
la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli
obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi
forniti dal Sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le
seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle
direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione,
relazioni o studi particolari;
b) verifica l’efficacia e
l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;
c) riesamina annualmente, sentiti i
responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione
dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al Sindaco eventuali
provvedimenti in merito;
ART. 67 - Responsabili degli
uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei
servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento
organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad
organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni
ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le
direttive impartite dal Sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell’ambito delle competenze
loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli
indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal
Sindaco e dalla giunta comunale.
ART. 68 - Funzioni dei
responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei
servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati,
approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e
di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al
rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti
funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara
per gli appalti di lavori e forniture in economia,assumono le responsabilità dei
relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri
membri;
b) rilasciano le attestazioni e le
certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i
verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e
di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di
pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e
alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di
demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
f) emettono le ordinanze di
ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione
delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze
previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art.38
della legge n. 142/1990;
h) promuovono i procedimenti
disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le
sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta
esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive
impartite dal Sindaco e dal direttore;
j) forniscono al direttore nei
termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione
della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di
lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente
secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
l) concedono le licenze agli
obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
m)rispondono, nei confronti del
direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei
servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi
sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento
dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai
responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo
statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive
per il loro corretto espletamento.
ART. 69 - Incarichi
dirigenziali e di alta specializzazione
1. La giunta comunale, nelle forme,
con i limiti e le modalità previste dalla legge 142/1990,art.51-comma 5 bis e
dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al
di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato
di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i
dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di
vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le
modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale
assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro
autonomo, ai sensi dell’art.6, comma 4, della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato
non possono essere trasformati a tempo indeterminato,
salvo che non lo consentano apposite
norme di legge.
ART. 70 - Collaborazioni
esterne
1. Il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di
lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il
conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei
all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore
alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo
trattamento economico.
ART. 71 - Ufficio di indirizzo
e di controllo
1. Il regolamento può prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
Sindaco, della giunta comunale o
degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori
assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle
situazioni strutturate deficitarie di cui all’art.45 del DLGS n.504/92.
CAPO III - Il Segretario Comunale
ART. 72 - Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato
dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può
approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione
consortile dell’ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il
trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel
rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli
organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
ART. 73 - Funzioni del
Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale partecipa
alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive
insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può
partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con
l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne, con il rispetto dell’ art.58 del
D.Lgs.n.29/1993 e dell’art.1,comma 56 e 63 della legge 662/1996.
Egli, su richiesta, formula i pareri
ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta,
al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il Segretario Comunale riceve dai
consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta
soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l’ufficio comunale
per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e
riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le
proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i
contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria
l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti
unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
6.Presiede le commissioni di concorso
assumendosi la responsabilita’ dei relativi procedimenti.
7.In caso di mancata nomina del
direttore generale organizza e coordina i responsabili di servizio coerentemente
con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco, autorizzandone le missioni,
i congedi ed i permessi.
8.E’ membro di diritto delle
commissioni di gara per gli appalti di lavori e/o forniture in economia.Presiede
le gare d’appalto di lavori e forniture non ricomprese nei regolamenti dei
lavori e delle forniture in economia.
ART. 74 – Vice Segretario
Comunale
1. La dotazione organica del
personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei
funzionari apicali dell’ente, in possesso dei requisiti per la nomina a
Segretario Comunale.
2. Il Vice Segretario Comunale
collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e
lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
CAPO IV - La responsabilità
ART. 75 - Responsabilità verso
il Comune
1. Gli amministratori e i dipendenti
comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di
obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario
Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od
in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano
luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al
procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per
l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia
imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è
fatta a cura del Sindaco.
ART. 76 - Responsabilità verso
terzi
1. Gli amministratori, il segretario,
il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro
conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa
grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al
terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal
dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente
articolo.
3. La responsabilità personale
dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia
violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di
compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato
di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano
obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto
sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono
responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno
partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che
abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
ART. 77 - Responsabilità dei
contabili
1. Il tesoriere e ogni altro
contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della
gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale
autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della
gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di
regolamento.
CAPO V - Finanza e contabilità
ART. 78 - Ordinamento
1. L’ordinamento della finanza del
Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell’ambito della finanza pubblica
il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse
proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle
leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel
campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e
patrimonio.
ART. 79 - Attività finanziaria
del Comune
1. Le entrate finanziarie del Comune
sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte
erTimes New Romani e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti
erTimes New Romani, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura
patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per
legge o regolamento.
2. I trasferimenti erTimes New Romani sono
destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate
fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della
comunità e integrano la contribuzione erTimes New Romane per l’erogazione dei servizi
pubblici indispensabili.
3. Nell’ambito delle facoltà concesse
dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione
consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte
tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i
principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in
modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
ART. 80 - Amministrazione dei
beni comunali
1. Gli agenti contabili dispongono la
compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da
rivedersi, annualmente e sono responsabili, unitamente al responsabile dell’
Ufficio tecnico comunale e al ragioniere del Comune dell’esattezza
dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione
dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non
utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo
secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni
demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata
dalla giunta comunale.
3. Le somme provenienti
dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o,
comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in
titoli nominativi dello stato o nell’estinzione di passività onerose e nel
miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
ART. 81 - Bilancio comunale
1. L’ordinamento contabile del Comune
è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al
regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune
si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di
competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal
regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità,
veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
3) Il bilancio e gli allegati
prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura
per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere
efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la
relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.
ART. 82 - Rendiconto della
gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati
mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del
patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal
consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.
3. La giunta comunale allega al
rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori
dei conti.
ART. 83 - Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento
dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori,
alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso,
alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve
essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base
alle disposizioni vigenti.
ART. 84 - Revisore dei
conti/Collegio dei revisori dei conti
1. Il Consiglio Comunale elegge, il
revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso
agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una
sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi
che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il
Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta
di deliberazione consiliare del
rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al
precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire
una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi
irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità
delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del
buon padre di famiglia.
ART. 85 - Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di
tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le
entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di
incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei
tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra
somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro
30 giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate
mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei
fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza
dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi
previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il
tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da
apposita convenzione.
ART. 86 - Controllo economico
della gestione
1. I responsabili degli uffici e dei
servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo
economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi
loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal
consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro
risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni
e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla giunta
per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio
dei revisori.
TITOLO VI
Disposizioni diverse
ART. 87 - Iniziativa per il
mutamento delle circoscrizioni provinciali
1. Il Comune esercita l’iniziativa
per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art.133 della
Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L’iniziativa deve essere assunta
con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
ART. 88 - Delega di funzioni
alla comunità montana
1. Il Consiglio Comunale, con
deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può
delegare alla comunità montana l’esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si
riserva poteri di indirizzo e di controllo
ART. 89 - Pareri obbligatori
1. Il Comune è tenuto a chiedere i
pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della
programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi
dell’art.16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall’art.17,
comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il
termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.
Art.90 – Modificazioni e
revisioni
1. Lo statuto, oltre che dal
consiglio comunale con le maggioranze previste per la sua approvazione, puo’
essere modificato in singole parti anche per iniziativa di almeno un quinto di
cittadini residenti nelle liste elettorali. In tale ipotesi si applica la
disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
2. La proposta di abrogazione
segue la stessa procedura della proposta di revisione. L’abrogazione deve essere
votata contestualmente all’approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal
momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.
Art.91 – Entrata in vigore
1.Il presente statuto, dopo il
controllo da parte dell’organo regionale, e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione, affisso all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al
Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti.
2. Il presente statuto entra in
vigore decorsi i 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.
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